DAL 7 GENNAIO 2010 SCATTA IL BLOCCO DEL TRAFFICO
Gli studi compiuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM10 e PM2,5 sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini: ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 Novembre 1994 il Comune di Parma è tenuto ad assicurare il monitoraggio della concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici ritenuti importanti ai fini dell’impatto sanitario ed ambientale, fra i quali la Frazione Inalabile PM10 delle Polveri Sospese. A partire dal 2002, la Regione Emilia Romagna ha predisposto un Programma di interventi da adottare nel breve periodo, tra i quali l’adozione di provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione veicolare. Questi ultimi, pur se risultati non sufficienti a conseguire l’obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme ad altre iniziative attivate dal 2002 ad oggi al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali. I provvedimenti di limitazione del traffico hanno anche una valenza fortemente educativa e di sensibilizzazione della cittadinanza e la perimetrazione prevista è stata definita tenendo conto dell’ubicazione dei principali parcheggi e della viabilità principale presenti sul territorio. Pertanto, nel periodo compreso tra il 7 gennaio ed il 31 marzo 2010, scatterà il divieto totale di circolazione ogni giovedì dalle 08.30 alle 18.30 all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade e piazze, che manterranno la transitabilità:


­ Viale Bottego;

­ Piazzale Dalla Chiesa;

­ Via Garibaldi (tra Viale Bottego e Viale Mentana);

­ Viale Mentana;

­ Piazzale Vittorio Emanuele II;

­ Viale San Michele;

­ Piazza Risorgimento;

­ Stradone Martiri della Libertà;

­ Viale Berenini;

­ Ponte Italia;

­ Piazzale Marsala;

­ Viale Caprera;

­ Piazzale Barbieri;

­ Viale Dei Mille;

­ Viale Vittoria;

­ Piazzale Santa Croce;

­ Via Kennedy – tratto compreso tra p.le Santa Croce e parcheggio;

­ Viale Pasini;

­ Via Trombara;

­ Viale Piacenza;

­ Ponte Delle Nazioni.


Si potrà usufruire dei parcheggi Toschi e Goito, percorrendo rispettivamente via IV Novembre, viale Toschi e viale Berenini, via Camillo Rondani e Borgo Salnitrara.

Il divieto totale di circolazione sarà revocato in caso di particolari condizioni che ne suggeriscano la momentanea sospensione, come la presenza di forti venti e piogge oppure di precipitazioni nevose.

In caso d’inosservanza delle disposizioni del provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di Euro 78,00.


Potranno circolare:

- autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 5;

- autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 4;

- ciclomotori e motoveicoli euro 2 ed euro 3;

- autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;

- autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL;

- veicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 4, dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione;

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling);

- auto condivisa (car sharing);

- mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;

- mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza;

- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc…)

- veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa;

- carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito;

- veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, come da elenco FMI;

- veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza;

- autoveicoli diretti agli alberghi della città se muniti di prenotazione o fattura;

- veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente;

- veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;

- veicoli:

• adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza;

• adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.);

• adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.);

- veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;

- veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l’orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d’urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell’attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l’autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri;

- mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione;

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria;

- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

- veicoli per il trasporto dei bambini da/per gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari, mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'orario di ingresso e di uscita degli alunni (previa esibizione dell'orario scolastico vistato dall'istituto), limitatamente ai mezzi non compresi nel provvedimento di “divieto temporaneo alla circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti”

Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza.

Al Settore Benessere e Sostenibilità è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di comprovata necessità.

 

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